Protezione dei dati
Se come misura di sicurezza un’azienda desidera effettuare test preventivi per determinate funzioni a rischio, deve specificarlo in una clausola del contratto di lavoro.
La confidenzialità dell’esito del test deve essere assolutamente garantita. Il professionista che effettua l’esame deve rispettare il segreto medico e può fornire unicamente una risposta in merito all’idoneità a continuare a lavorare.
La protezione dei dati è un aspetto specifico della protezione della personalità. Sono dati personali tutte le informazioni, le indicazioni o gli appunti, compresi i dossier di candidatura, che riguardano la vita, tanto privata quanto professionale, del lavoratore, sia raccolti dal datore di lavoro stesso sia da un terzo al quale egli abbia affidato l’incarico. Tutto quanto concerne la sfera intima e la salute rientra nei dati sensibili.
La materia è disciplinata principalmente dalla Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992. Per le relazioni di lavoro, va considerato anche l’articolo 328b del Codice delle obbligazioni1, ai sensi del quale il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro.
Fra i dati riguardanti l’idoneità del lavoratore, figurano i diplomi e i certificati di lavoro precedenti, le informazioni consuete su età, domicilio, stato civile, numero AVS o sulle allergie a determinati prodotti. Le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto di lavoro includono in primo luogo quelle utili al datore di lavoro per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali (valutazioni di prestazioni, formazioni continue seguite, assenze, lettere di monito e di promozione ecc.).
L’Incaricato federale ha disposto che praticare test sistematici su tutta una categoria di dipendenti è una misura sproporzionata e che un depistaggio preventivo può essere giustificato solo per i mestieri a rischio. Test invasivi (analisi delle urine, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie) sono ammessi soltanto in caso di sospetto, ad esempio se si constata che un dipendente non è in grado di eseguire correttamente le sue mansioni (raccomandazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza riguardo ai test relativi al consumo di droghe e di alcol presso le FFS). I test non invasivi (test dell’alcol) e non fondati su un sospetto sono autorizzati a titolo preventivo.
Se un’azienda desidera effettuare test preventivi per determinate funzioni a rischio (autisti professionisti, macchinisti, gruisti, piloti ecc.), deve specificarlo in una clausola del contratto di lavoro.
La confidenzialità dell’esito del test deve essere assolutamente garantita. Il datore di lavoro non deve conoscerne i risultati. Il medico del lavoro, il medico di fiducia o curante, o qualsiasi altra persona abilitata a effettuare l’indagine può fornire unicamente una risposta in merito all’idoneità a continuare a lavorare, senza dare altri dettagli.
1 «Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.»