Collaborazione dei lavoratori alla prevenzione degli infortuni
I lavoratori devono partecipare alle regole di sicurezza dell’azienda e non possono quindi mettersi in uno stato (consumo di alcol o di altre sostanze inebrianti) che esponga loro stessi o terzi a un pericolo.
Secondo l’articolo 82, cpv. 2 LAINF, «il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti». La collaborazione è evidentemente indispensabile per assicurare la protezione della salute dei lavoratori, i quali sono tenuti ad assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni (art. 82, cpv. 3 LAINF1). Regole simili sono contenute nell’articolo 6, cpv. 3 LL2.
«Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute» (art. 11, cpv. 1 OPI). Secondo l’articolo 11, cpv. 3 OPI, particolarmente importante in questo contesto, «il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso od altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti».
1 «I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.»
2«Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.».