Obbligo di rescissione del contratto di lavoro

Sebbene l’alcoldipendenza sia una malattia, il datore di lavoro può essere obbligato a rescindere il contratto di lavoro di un collaboratore malato se egli, nonostante uno o più ammonimenti, non modifica i suoi comportamenti e continua a mettere in pericolo la sua salute e quella dei colleghi.

Il datore di lavoro può inoltre essere obbligato a licenziare un lavoratore alcoldipendente che mette a repentaglio la sua salute se tale misura pare giustificata per evitare un grave rischio di infortunio.

Secondo l’articolo 328 CO1, il datore di lavoro deve proteggere la personalità, la vita e la salute dei suoi lavoratori. Egli non ha soltanto l’obbligo di astenersi a titolo personale da qualsiasi violazione diretta dei diritti dei suoi dipendenti, ma deve anche intraprendere tutto il necessario per impedire che i lavoratori subiscano una tale violazione. Di conseguenza, deve organizzare il lavoro, definire le responsabilità e i compiti, impartire le istruzioni necessarie e sorvegliare che siano rispettate.

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Questo obbligo di protezione impone al datore di lavoro di adottare misure adeguate qualora la personalità o la salute di uno o più lavoratori sia minacciata, in particolare da parte di altri membri del personale.

Si considera pure che, se un dipendente mette seriamente in pericolo i diritti della personalità di un collega, per esempio minacciandolo verbalmente, egli viola in modo grave uno degli obblighi che derivano dal contratto di lavoro, per cui può essere necessaria una disdetta immediata ai sensi dell’articolo 337 CO2.

Il datore di lavoro può inoltre essere obbligato a licenziare un lavoratore alcoldipendente che mette a repentaglio la sua salute se tale misura pare giustificata per evitare un grave rischio di infortunio.

Si noti, infine, che se le condizioni di applicazione di una disdetta immediata ai sensi dell’articolo 337 CO sono riunite, la rescissione è valida anche in un periodo protetto dalle disdette in tempo inopportuno ai sensi dell’articolo 336c CO3.

 

1Cpv. 1: «Il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi».

 

Cpv. 2: «Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo».
2 Cpv. 1: «Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell’altra parte, la risoluzione immediata dev’essere motivata per scritto».
Cpv. 2: «È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto».
Cpv. 3: «Sull’esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare».

 

3 Cpv. 1: «Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
Cpv. 2: «La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo».
Cpv. 3: «Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo».
  1. allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
  2. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
  3. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
  4. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero».