Nozione di disdetta abusiva
La disdetta è abusiva se data da una parte per una ragione intrinseca alla personalità dell’altra parte (sesso, statuto familiare, origine, razza, nazionalità, orientamento sessuale, età, precedenti giudiziari, sieropositività, malattia o handicap), a meno che il motivo abbia un legame con il rapporto di lavoro, per esempio riducendo le prestazioni professionali della persona in questione.
Qualsiasi diritto può essere esercitato in modo abusivo (cfr. art. 2, cpv. 2 CC1). La stessa cosa vale per i licenziamenti. La questione è regolata dagli artt. 336 segg. CO. Si considera illecito non lo scopo della disdetta, ossia porre fine alla relazione contrattuale, bensì il motivo che ha condotto in maniera decisiva una parte a rescindere il contratto.
Va tuttavia precisato che l’abusività di una disdetta non ne pregiudica la validità. La vittima può però rivendicare un’indennità il cui importo viene stabilito dal giudice, ma che corrisponde al massimo a sei mesi di salario (art. 336a CO1).
L’articolo 336 CO contiene un elenco (non esaustivo) di otto casi di disdetta abusiva. Quello più pertinente è il congedo discriminatorio citato all’articolo 336, cpv. 1, lett. a3, ai sensi del quale la disdetta è abusiva se data da una parte per una ragione intrinseca alla personalità dell’altra parte, a meno che il motivo abbia un legame con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo fondamentale il lavoro nell’azienda (motivi giustificativi).
Sono considerate ragioni intrinseche alla personalità tutte le caratteristiche di una persona degne di protezione legale, come il sesso, lo statuto familiare, l’origine, la razza, la nazionalità, l’orientamento sessuale, l’età, i precedenti giudiziari, la sieropositività, una malattia o un handicap.
Il Tribunale federale ha esplicitamente statuito che la malattia è una qualità della persona ai sensi dell’articolo 336, cpv. 1, lett. a CO (TF 5 agosto 2004, 4C.174/2004, c. 2.2.2). Che lo si consideri una malattia oppure un’abitudine o una preferenza di consumo, il fatto di soffrire di problemi di alcol o di essere alcoldipendente è senza dubbio una caratteristica della personalità del lavoratore. Un licenziamento basato esclusivamente su questa caratteristica può quindi essere considerato abusivo ai sensi della disposizione summenzionata.
Il datore di lavoro può tuttavia basarsi su un motivo giustificativo per dare la disdetta. In linea di principio, infatti, non c’è abuso se la ragione per la disdetta è legata al rapporto di lavoro, segnatamente agli obblighi di lavorare e di fedeltà del lavoratore (cfr. TF 5 agosto 244, 4C.174/2004, c. 2.2.2). Una disdetta data a un lavoratore che non fornisce correttamente la sua prestazione lavorativa a causa dei problemi di alcol non è abusiva. La ragione del licenziamento in tal caso è infatti connessa al rapporto di lavoro. La dipendenza da alcol può inoltre arrecare un importante pregiudizio al lavoro nell’azienda
È invece abusivo un licenziamento dovuto a una malattia latente, come un’infezione da HIV, se essa non è connessa con il rapporto di lavoro (Wyler, «Droit du travail», Berna, 2008).
Se desidera invocare questo motivo giustificativo, il datore di lavoro deve provarne la pertinenza e non essere responsabile della situazione che invoca. Evidentemente, il datore di lavoro non può licenziare un lavoratore se è lui stesso ad averlo incitato a bere. Parimenti, se il datore di lavoro non adotta alcuna misura per prevenire o ridurre i problemi di alcol, è almeno in parte responsabile della situazione che invoca e, licenziando un collaboratore alcoldipendente, provoca una disdetta abusiva ai sensi dell’articolo 336 CO.
1«Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.»
2«La disdetta è abusiva se data:
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per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
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perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
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soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
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perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
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perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.»