Aperitivi, bicchierate, feste

Il datore di lavoro non è responsabile in caso di infortuni dovuti a un consumo inappropriato di alcol che si verifica fuori dall’azienda (o dentro l’azienda) e fuori dall’orario di lavoro.

Egli deve proteggere la salute dei suoi dipendenti sul luogo di lavoro, garantendo segnatamente che possano svolgere le loro prestazioni lavorative senza rischi per la loro salute e per la loro personalità.

Secondo un parere giuridico chiesto a specialisti, sembrerebbe che il datore di lavoro non è invece responsabile della salute in senso lato dei suoi collaboratori. Non è quindi responsabile se un infortunio si verifica fuori dall’azienda e dall’orario di lavoro, anche se l’evento è dovuto a un consumo di alcol sul posto di lavoro perché, in questo tipo di situazioni, solitamente manca la condizione del legame causale. In linea di principio, la sua responsabilità non viene considerata neppure per quanto riguarda l’assicurazione infortuni

 

Specificità

Tre ragioni che escludono la responsabilità del datore di lavoro negli aperitivi, nelle bicchierate e nelle feste aziendali.

Gli aperitivi, le feste aziendali e l’alcol bevuto nei ristoranti della ditta hanno tre caratteristiche specifiche per cui la responsabilità del datore di lavoro è, in linea di principio, esclusa.

  • Il pericolo da prevenire è difficile da quantificare, poiché la quantità bevuta da ciascun lavoratore e il livello di tolleranza all’alcol di ognuno sono diversi. È possibile partecipare a un aperitivo bevendo alcol senza che ciò pregiudichi la salute o aumenti il rischio di infortuni.

    È difficile collegare l’organizzazione di un evento del genere a una responsabilità specifica del datore di lavoro con l’argomento che non sia stato rispettato il dovere di protezione della salute e della personalità dei dipendenti. Il datore di lavoro potrebbe anche addurre che l’organizzazione di incontri festivi è un elemento di gestione positiva delle relazioni professionali che permette di creare uno spirito di squadra e relazioni armoniose tra i collaboratori.

  • Nella maggior parte dei casi, il lavoratore non è obbligato a consumare alcol durante un aperitivo aziendale, una festa del personale o un pasto in mensa. Se può decidere liberamente, sta a lui giudicare come gestire il consumo in relazione al rischio di pregiudicare la salute.
  • Solitamente, le conseguenze o i rischi di infortunio non si manifestano sul lavoro. Il caso verrebbe quindi valutato come infortunio non professionale per il quale non sta al datore di lavoro rispondere.

 

Copertura infortuni

Gli infortuni – specialmente gli incidenti della circolazione – che si verificano dopo un evento organizzato nel quadro della ditta, con o senza alcol, sono in linea di principio considerati non professionali. La responsabilità di un consumo eccessivo e inappropriato di alcol è dell’assicurato.

Le regole relative alla riduzione e al rifiuto di prestazioni non sono uniformi. In caso di infortuni professionali, la riduzione delle prestazioni è limitata all’intenzionalità. In caso di infortuni non professionali, invece, le prestazioni vengono ridotte pure se l’assicurato ha commesso una colpa grave non intenzionale.

Gli infortuni – specialmente gli incidenti della circolazione – che si verificano dopo un evento organizzato nel quadro della ditta in cui si consuma alcol sono in linea di principio considerati non professionali.

Un’eventuale responsabilità del datore di lavoro, in genere, non entra in linea di conto nel quadro dell’assicurazione infortuni. La responsabilità di un consumo eccessivo – e occasionale – di alcol è dell’assicurato.

Trattandosi di infortuni non professionali verificatisi sotto l’influenza dell’alcol, la responsabilità è interamente dell’assicurato e possono essere applicate le riduzioni di prestazioni previste dalle disposizioni federali (segnatamente LAINF, LCStr).

 

Infortuni professionali

Il concetto di infortunio professionale è interpretato in maniera restrittiva se l’infortunio avviene durante un’attività o una manifestazione organizzata dall’azienda.

Ai sensi dell’articolo 7, cpv. 1 LAINF, «sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA1) di cui è vittima l’assicurato:

  • nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo;
  • durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale».

Gli elementi che compongono questa definizione hanno condotto gli assicuratori incaricati della loro applicazione a formulare precisazioni. Il «luogo di lavoro» è delimitato dalla recinzione dell’azienda. Le strade e i vicoli di accesso (pubblici) non sono considerati parte del luogo di lavoro. Il lasso di tempo che precede e che segue il lavoro, così come le interruzioni, rientrano nella sfera professionale a condizione che l’assicurato rimanga sul posto2. Se il lavoratore lascia il luogo di lavoro, un eventuale infortunio sarà considerato non professionale.

L’articolo 12 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) offre alcune precisazioni sulle situazioni particolari, segnatamente sulle uscite aziendali. Ai sensi del capoverso 1, «sono segnatamente infortuni professionali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge anche gli infortuni occorsi:

  • durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
  • durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro;
  • durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
  • durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa».

Per quanto riguarda le uscite aziendali, gli assicuratori considerano professionali gli infortuni avvenuti durante l’uscita se le condizioni seguenti sono realizzate, tutte o in parte l’uscita:

  • si svolge in un giorno feriale retribuito
  • deve essere frequentata dai membri dell’azienda in modo più o meno obbligatorio
  • è organizzata o parzialmente pagata dall’azienda3.

Gli infortuni che invece si verificano durante attività di svago come per esempio giornate di sci, tornei di calcio o escursioni in montagna non rientrano nella categoria degli infortuni professionali.

Da questa analisi, risulta che il concetto di infortunio professionale viene interpretato in modo restrittivo se l’evento si verifica durante un’attività o manifestazioni organizzate dall’azienda.

 

1Legge federale sulla parte del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1.
2 Vedi a tal proposito: Recommandations pour l’application de la LAA et de l’OLAA, No 1/2000 «Délimitation accidents professionnels/non professionnels», del 22 novembre 2000 (riviste il 6 marzo 2006), pag. 1
3 Recommandations pour l’application de la LAA et de l’OLAA, No 1/2000 «Délimitation accidents professionnels/non professionnels», op.cit., p. 1 (libera traduzione).

 

Infortuni non professionali

Ai sensi dell’articolo 8, cpv. 1 LAINF, «sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali». I lavoratori a tempo parziale sono parimenti assicurati contro gli infortuni non professionali, a condizione che siano occupati presso un datore di lavoro almeno otto ore a settimana (art. 13, cpv. 1 OAINF). Per i lavoratori a tempo parziale che non raggiungono il numero minimo di ore settimanali, «gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali» (art. 13, cpv. 2 OAINF).