Non si possono effettuare test preventivi al lavoro su larga scala.
Le basi legali sono contenute in diversi documenti relativi alla sicurezza e alla protezione della personalità:
- articolo sulla protezione della personalità del Codice delle obbligazioni (art. 3281 CO1)
- Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, articoli 3-17 e in particolare l’art. 42 che definisce il principio di proporzionalità)
- Legge sul lavoro (LL)
- ordinanze del Consiglio federale nel settore pubblico
Nel 2001, l’Incaricato federale della protezione dei dati ha spiegato che questi test a titolo preventivo non possono essere attuati su larga scala, ma solo in caso di sospetto di consumo di droghe o di alcol e con l’accordo delle persone interessate. Eccezionalmente, si possono richiedere per i gruppi professionali a rischio, ma la misura deve essere specificata in una clausola del contratto di lavoro.
1 Cpv. 1: «Il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi».
Cpv. 2: «Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo».
2 Cpv. 1: «I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito».
Cpv. 2: «Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità».
Cpv. 3: «I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge».