Quadro giuridico
Benché le convenzioni di cura abbiano un valore giuridico limitato, impegnano la persona in questione a seguire un trattamento in cambio di una sospensione dei provvedimenti amministrativi adottati a causa delle inefficienze osservate.
La convenzione di cura non corrisponde ad alcun contratto tipo nel nostro diritto e deve essere qualificata come convenzione senza nome firmata dal lavoratore e dal superiore gerarchico e dal capo del personale o dal responsabile delle risorse umane, che rappresentano il datore di lavoro. Si tratta di un tipo di convenzione difficile da analizzare, poiché è arduo determinare la vera portata dei diritti e dei doveri delle parti. In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione, risulta problematico anche determinare il foro competente, che potrebbe essere la giurisdizione del lavoro o un tribunale ordinario.
Va ricordato che il datore di lavoro ha il dovere di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328, cpv. 1 CO1). Fanno parte della personalità tutti gli elementi che appartengono alla sua vita privata. È quindi assai delicato per un datore di lavoro obbligare un lavoratore ad adottare un determinato comportamento fuori dalle ore di servizio. A titolo eccezionale, se il datore di lavoro è considerato un’impresa con un determinato orientamento, come un partito politico, un sindacato o un’associazione religiosa, il dovere di fedeltà del lavoratore è maggiore. Ciò potrebbe comportare per il datore di lavoro il diritto di stabilire direttive applicabili anche fuori dalle ore di lavoro.
È vero che il lavoratore può dare il proprio consenso a una convenzione di questo tipo, ma essa può essere considerata giuridicamente nulla se tale consenso costituisce un impegno eccessivo per la persona. L’articolo 27, cpv. 2 del Codice civile2 protegge la libertà personale e quella di decisione nei confronti di attese eccessive e contrarie alla morale.
In un caso concreto, la questione centrale non è quella di determinare se un lavoratore soffre di tale o talaltra malattia o dipendenza, ma di verificare se è idoneo al lavoro e se svolge correttamente la sua prestazione lavorativa in funzione dei criteri summenzionati.