Riduzione delle prestazione
Se capita un incidente con un veicolo o con una macchina mentre si è in stato di ebbrezza sul lavoro, è possibile che vengano ridotte le prestazioni in contanti qualora si riscontri un legame di causalità tra il consumo di alcol e l’evento.
La legislazione sulla prevenzione degli infortuni distingue quelli professionali da quelli non professionali. Trattandosi di un infortunio sul lavoro, anche se dovuto all’alcol (negligenza grave ai sensi dell’art. 37, cpv. 2 LAINF1), la copertura assicurativa è garantita, salvo se c’è stato delitto. Secondo l’art. 21 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, «se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate».
Se la situazione è quella di un incidente con un veicolo o con una macchina mentre si è in stato di ebbrezza sul lavoro, è possibile che vengano ridotte le prestazioni in contanti (indennità giornaliere o rendite) qualora si riscontri un legame di causalità tra il consumo di alcol e l’evento. La disposizione non riguarda i costi di trattamento (art. 37, cpv. 3 LAINF2).
Per quanto riguarda gli infortuni non professionali che si verificano sotto l’influenza dell’alcol, l’assicurato subisce la perdita totale o parziale della copertura, anche se non c’è stato un delitto. Una negligenza grave o un atto temerario sono sufficienti all’applicazione di una simile decisione. Secondo l’art. 50 dell’OLAINF (Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni), «vi è atto temerario se l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli»3. Un consumo inappropriato ed eccessivo di alcol può corrispondere a questa definizione e quindi comportare una non entrata in materia per le prestazioni in contanti.